Facendo seguito a diverse richieste pervenuteci da clienti circa la possibilità di usufruire dell’IVA agevolata al 10% per l’acquisto di stufe, termostufe e caldaie a pellets, abbiamo richiesto un parere circa l’ammissibilità di tale agevolazione e, sopratutto, l’ambito applicativo.
L’Agenzia dell’Entrate si è più volte espressa e la questione può essere riassunta in questi termini:
– tutti i generatori che trasferiscono energia ad un fluido per il riscaldamento, siano essi a combustibili tradizionali o biomasse, sono considerati ‘beni significativi’ e quindi possono godere dell’agevolazione dell’IVA ridotta al 10% nei limiti previsti dalla normativa
– tutti i generatori che trasferiscono direttamente calore all’ambiente, e quindi stufe a pellet ad aria, camini, ecc. non possono essere considerati quali beni significativi e quindi non possono essere ammessi all’agevolazione se non nel caso di ristrutturazioni o interventi di restauro conservativo.
In seguito riportiamo tabella esplicativa
SINTESI ALIQUOTE IVA APPLICABILI ALLE CESSIONI DI CAMINETTI E STUFE | |||
---|---|---|---|
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata | Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 | Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 | Costruzione di un’abitazione non di lusso |
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera | 10% con la limitazione di alcuni beni significativi | 10% | 4% |
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera | 22% | 10% | 4% |
Fonte: sito istituzionale MCZ (link al sito)
No responses yet