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AGEVOLAZIONI FISCALI

Stufe e caldaie a biomassa e i relativi componenti per l’installazione, come ad esempio le canne fumarie, sono beni il cui acquisto è incentivato da diverse norme attualmente in vigore
In seguito elenchiamo le varie possibilità presenti al momento della redazione della presente scheda (Maggio 2017)


DETRAZIONE FISCALE 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In cosa consiste;

Potete ottenere una detrazione fiscale Irpef del 65% in dieci anni dell’importo pagato per acquistare un nuovo apparecchio di riscaldamento a biomassa, se i lavori effettuati rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione energetica dell’edificio esistente (intervento riferito al comma 344 – vedi vademecum ENEA).

La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l’agevolazione del 65% anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro In questa detrazione specifica rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, che soddisfano i seguenti requisiti

  • rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 della norma europea EN 303-5, ovvero superiore all’85%;
  • rispetto dei limiti di emissione previsto dal Decreto Legislativo 152/2006 oppure in base a quanto stabilito dalle norme regionali;
  • uso di biomasse combustibili ammissibili;
  • per le abitazione situate nelle zone climatiche C, D, E, F porte, finestre e vetrine devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza termica stabiliti dal D.lgls. 192/2005.

E’ necessario richiedere e conservare la certificazione di conformità del prodotto acquistato; tale certificato è da richiedersi tramite e-mail al nostro servizio tecnico assistenza@matteoda.com

Per approfondire

Per valutare se il vostro intervento può essere considerato di “riqualificazione energetica” e per maggiori informazioni sulle procedure e sui documenti da presentare per ottenere l’agevolazione, vi invitiamo a rivolgervi ad un tecnico abilitato iscritto all’albo, che si occuperà di redigere i documenti da inviare ad ENEA: l’asseverazione energetica di intervento di riqualificazione per il comma 344, oppure la semplice asseverazione dei requisiti di prodotto per il comma 347.

Vi sarà utile anche scaricare la documentazione qui allegata (i vademecum ENEA spiegano nel dettaglio le due diverse forme di detrazione):

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_biomassa-comma344.pdf


DETRAZIONE FISCALE 50% PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

In cosa consiste

Potete ottenere una detrazione fiscale Irpef del 50% in dieci anni dell’importo pagato per acquistare una nuova stufa o camino, se i lavori effettuati rientrano in un progetto di risparmio energetico o di ristrutturazione edilizia.
Attenzione, la detrazione del 50% è valida per le spese sostenute entro il 31/12/17.

Quali prodotti rientrano ?

Quasi tutte le stufe a legna e a pellets rientrano nei parametri di rendimento ed emissione previsti dalla normativa.
Vi consigliano comunque di interpellare sempre il nostro servizio assistenza clienti per la conferma della conformità del prodotto che Vi interessa

Per approfondire

Per maggiori informazioni sulle procedure e sui documenti da presentare per ottenere l’agevolazione, vi può essere utile scaricare la documentazione qui allegata:

IVA AGEVOLATA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.

SINTESI ALIQUOTE IVA APPLICABILI ALLE CESSIONI DI CAMINETTI E STUFE
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 Costruzione di un’abitazione non di lusso
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera 10% con la limitazione di alcuni beni significativi 10% 4%
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera 22% 10% 4%

Fonti:

ENEA
AGENZIA DELLE ENTRATE
CADEL SRL (GRUPPO MCZ)
DAL ZOTTO
AIEL

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